Le Famiglie Omogenitoriali
Redazione
Il riconoscimento delle famiglie omogenitoriali in Italia
Allo stato attuale, l’ordinamento giuridico italiano non disciplina in alcun modo la genitorialità delle coppie composte da persone dello stesso sesso.
Come noto, infatti, la Legge Cirinnà nulla prevede al riguardo, escludendo semplicemente l’applicabilità alle unioni civile della Legge Adozioni n. 184/1983, fatto salvo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti (art. 1, comma 20, L. 76/2016).
Analogamente, la L. 40/2004, contenente norme in materia di procreazione medicalmente assistita (PMA), non consente l’accesso a tali tecniche alle coppie omosessuali (art. 5 L. 40/2004).
Ciò nonostante, sempre più frequentemente, coppie same sex accedono a tecniche di procreazione medicalmente assistita in paesi stranieri in cui tali pratiche sono aperte anche alle coppie omosessuali o alle persone singole.
Di conseguenza, si è posto il problema, in assenza di una normativa ad hoc, di come riconoscere, nelle coppie omosessuali, la genitorialità della parte priva di legami genetico-biologici con il/la bambino/a (il cd. “genitore intenzionale”).
A tal proposito, è possibile individuare diverse modalità per ottenere il riconoscimento (anche) del genitore intenzionale:
a) registrazione dell’atto di nascita del bambino/a nato/a in Italia riportante entrambi i genitori dello stesso genere;
b) trascrizione dell’atto di nascita straniero del bambino/a nato/a all’estero riportante entrambi i genitori dello stesso genere;
c) trascrizione del provvedimento straniero di adozione congiunta da parte di una coppia omosessuale;
d) adozione da parte del genitore intenzionale ex art. 44, lett. d), L. 184/1983.