La transizione di genere
Redazione
Il diritto all’identità di genere
L’identità di genere viene comunemente intesa come il senso di appartenenza che ciascun individuo sente nei confronti del genere maschile o femminile (oppure ad entrambi o a nessuno dei due). Il genere cui l’individuo sente di appartenere, tuttavia, può non coincidere con il sesso biologico. Occorre perciò distinguere l’identità di genere dal sesso biologico (genetico, ormonale e fenotipico). Come noto, infatti, il genere costituisce un aspetto complesso della personalità, ha una connotazione psicologica e socioculturale che va oltre l’aspetto puramente biologico e riguarda tratti sia comportamentali che fisici.
L’identità di genere, perciò, costituisce un aspetto dell’identità personale, rientrando a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona, con particolare riguardo anche al diritto alla salute (art. 32 Costituzione), da intendersi non solo come integrità psico-somatica, ma anche come stato di benessere psico-fisico e sociale.
Un individuo, pertanto, può presentare caratteri genotipici e fenotipici di un determinato genere ma sentire di appartenere al genere opposto. Per cui, se vi è discordanza tra il genere assegnato alla nascita e quello soggettivamente percepito, il soggetto ha l’esigenza, o meglio il diritto, di essere riconosciuto secondo il genere cui sente di appartenere e, qualora ne avverta l’esigenza, di rettificare anche il proprio nome e genere anagrafico.
Nel nostro ordinamento, il diritto di adeguare il proprio corpo e/o i propri dati anagrafici al genere percepito e vissuto ha trovato riconoscimento sul piano normativo con la Legge n. 164 del 1982 “Norme in materia di rettificazione di sesso”.
Successivamente, la Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto il diritto all’identità di genere come uno dei diritti fondamentali della persona tutelati dalla nostra carta costituzionale. In particolare, la Corte ha affermato che il diritto all’identità di genere rappresenta un elemento costitutivo del diritto all’identità personale, rientrante, perciò, a pieno titolo nell’ambito dei diritti fondamentali della persona ai sensi degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione (Corte costituzionale, sentenza dell’11 novembre 2015 n. 221).
Anche la Corte di Cassazione ha espressamente ricondotto il diritto ad autodeterminarsi in ordine all’identità di genere nell’area dei diritti inviolabili della persona, secondo il combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 32 Cost. (Corte di Cassazione, sentenza del 20 luglio 2015 n. 15138).