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Le leggi che vietano la discriminazione nei confronti delle persone LGBT+ in italia

Redazione

Contro gli atti di violenza o di odio nei confronti delle persone omosessuali e transessuali non esistono norme o reati specifici; è possibile, fare unicamente ricorso a fattispecie di reato già esistenti e più generali, agendo, in sede civile o penale, per il risarcimento del danno.

I riferimenti per il contrasto alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere prendono corpo sin dal testo costituzionale.

Costituzione italiana

• l'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

• dell'art. 3 è possibile proporre una lettura ampia, intendendo l'elenco ivi contenuto quale «catalogo aperto»: questa disposizione è dotata di un potenziale espansivo che tutela anche le discriminazioni diverse e ulteriori rispetto a quelle in essa elencate.

• l'art. 30, imponendo il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio, conferma il rilievo costituzionale del legame di filiazione a prescindere dalla tipologia di famiglia nel cui ambito esso origina e si svolge.

 

Tra le Leggi ordinarie 

• Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). Art. 15 Sono nulli tutti i patti o atti volti alla creazione di forme di discriminazione basate anche sull'orientamento sessuale.

• Legge n. 183/2010 (riforma della disciplina in tema di pubblico impiego). Impegna le Pubbliche Amministrazioni (in particolare l'art. 7) a garantire l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa anche all'orientamento sessuale, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Presso le Pubbliche Amministrazioni sono costituiti i “Comitati Unici di garanzia” anche contro le discriminazioni.


 

Decreti legislativi

  • Garantisce la parità di trattamento fra le persone indipendentemente, tra l'altro, dall'orientamento sessuale, in materia di occupazione e di condizioni di lavoro il Decreto legislativo n. 216/2003

L'art. 4 consente, alla persona che si ritenga vittima di discriminazione sul luogo di lavoro, di rivolgersi al giudice del lavoro per ottenere sia un ordine con il quale si impone al datore di lavoro, pubblico o privato, di cessare il comportamento discriminatorio e di rimuoverne gli effetti, sia il risarcimento di ogni danno subito

• Dlgs. n. 276/2003. Punisce come reato qualsiasi indagine da parte del datore di lavoro sull'orientamento sessuale del candidato all'assunzione di un posto di lavoro.

• Dlgs. n. 251/2007. in attuazione della direttiva 2004/83/CE -Richiesta di asilo politico nel caso di effettiva presenza del “reato di omosessualità” nel Paese di origine.

• Dlgs n. 5/2007, recepisce la Direttiva 2003/86 sul ricongiungimento familiare che vieta ogni forma di discriminazione nei confronti dei militari Lgbt, in merito ad incarichi, trasferimenti, assegnazioni, comandi etc.

 • Dlgs. n. 44/2010. In attuazione di una direttiva europea nel settore dei servizi audio-televisivi, stabilisce che le comunicazioni commerciali audiovisive non possono pregiudicare il rispetto della dignità umana e non possono comportare né promuovere discriminazioni fondate anche sull'orientamento sessuale.

• Dlgs. n. 66/2010. Art. 1468 Vieta ogni discriminazione nei confronti dei militari lgbt, anche in sede di attribuzione di incarico, di assegnazioni o di trasferimento a comandi, a enti, reparti, ad armi o a specializzazioni.

• Legge 183/2010, impegna le Pubbliche amministrazioni a garantire l’assenza di discriminazione diretta o indiretta relativa all’orientamento sessuale, nell’ambito del lavoro.

 

Leggi Regionali

In generale le Leggi regionali si pongono l'obiettivo di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza.

  • Liguria-LR n. 52 del 2009, avente il fine di introdurre norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere. L'articolo 2 afferma che “per prevenire le discriminazioni sessuali e favorire i percorsi di accompagnamento dei ragazzi, [ laRegione ] persegue l'integrazione fra le politiche educative, scolastiche e formative e le politiche sociali e sanitarie, alfine di sostenere le persone e le famiglie nei loro compiti educativi”.

  • Toscana-LR 63 del 2004 Stabilisce norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

  • Puglia-LR 19 del 2006. La legge affida alla Regione il compito di perseguire “ il benessere dei suoi abitanti”. Essa si pone l'obiettivo primario di garantire ai propri cittadini, presi singolarmente o nelle formazioni sociali quali le famiglie, “la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire, eliminare o ridurre gli ostacoli alla piena inclusione sociale”. Viene prevista anche un'estensione delle tutele previste per la famiglia anche ai  “nuclei di persone legate da vincoli di parentela , affinità, adozione, tutela ed a altri vincoli solidaristici”.

  • Campania, LR 11/2007. Legge regionale all’art.1, promuove e assicura “la pari dignità sociale della persona, le pari opportunità e l'effettiva tutela dei diritti sociali di cittadinanza”, nonché “la prevenzione, la riduzione, la rimozione delle cause di rischio, l'emarginazione ,il disagio e la discriminazione in tutte le sue forme, favorendo l'integrazione e la partecipazione di tutti i membri della società”.

  • Marche LR 8/2013.  Disposizioni contro le discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere.

  • Sicilia, LR 6/2015. La legge regionale del 20 marzo 2015, n.6 reca «Norme contro la discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Istituzione del registro regionale delle unioni civili».

  • Piemonte LR 23 marzo 2016, n. 5. Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.

  • Umbria LR 11 aprile 2017, n. 3.  Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere.

  • Emilia Romagna LR 1/8/2019, n.15. Legge Regionale contro le discriminazioni e le violenze determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

Nelle altre regioni. In generale le LR si pongono l'obiettivo di promuovere interventi per garantire la qualità della vita, le pari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza. (Regione Calabria, LR n. 23 del 2003).

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Anni Sessanta. Dai Balletti Verdi a Lavorini
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Omosessualità e stigmatizzazione in Italia: scandali, leggi e media 

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Nel 1962 un gruppo milanese – i Peos – incise un brano intitolato Balletti Verdi. Titolo e testo si ispiravano a un recente fatto di cronaca. Nell’ottobre 1960 la stampa italiana aveva dato grande spazio ad un’inchiesta riguardante l’organizzazione nel bresciano di “festini” a sfondo omosessuale dove, secondo i giornalisti, molti minori erano stati indotti alla prostituzione da adulti compiacenti. Nel giro di qualche settimana lo scandalo da locale divenne nazionale. La stampa iniziò a parlare di questa vicenda come lo “scandalo dei balletti verdi”.

La parola “balletto” veniva utilizzata come metafora per indicare la natura sessuale di tale caso, mentre l’aggettivo “verde” veniva impiegato non solo per indicare la giovane età dei ragazzi coinvolti nella vicenda, ma anche per sottolineare la natura omosessuale dello scandalo. Il colore verde, infatti, veniva spesso associato all’omosessualità, richiamo forse a un vezzo di Oscar Wilde, il quale era solito indossare un garofano verde sul bavero della giacca.

Il fatto che lo scandalo fosse scoppiato non in una grande città, bensì in una realtà provinciale, rese la vicenda ancora più accattivante. I “balletti” vennero visti come un chiaro segnale di come l’omosessualità si stesse pericolosamente diffondendo persino in comunità considerate immuni da tali “pratiche”.


 

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